Servizi tributari

I.C.I. Imposta comunale sugli immobili
 
Informazioni sul pagamento
I versamenti vanno eseguiti utilizzando gli appositi bollettini ministeriali in Euro di colore rosso. Aliquote 5,5 per mille sulla prima Casa 6 per mille seconda casa ed altre categorie Detrazione prima Casa € 103,29 N.B. Anche se l'immobile è ubicato in una frazione/quartiere nel bollettino di versamento alla voce: COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI va indicato sempre il nome del Comune: CERISANO C/c postale n° 103879 intestato a: Commissario Gov. Deleg. Provv.te Risc. tributi I.C.I. Concessione di Cosenza E. TR. S.p.a. 87100 Cosenza
Informazioni Generali
Sono tenuti al pagamento dell'I.C.I., anche se non residenti nello stato italiano, i proprietari ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione. Non hanno alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I. il cosiddetto nudo proprietario, il locatario, l'affittuario ed il comodatario. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonchè quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. Sono soggetti all'I.C.I. gli immobili siti nel territorio del Comune di CERISANO ed in particolare i fabbricati, le aree fabbricabili, così come definiti dalle norme istitutive dell'imposta. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri sopra stabiliti. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Comune di Cerisano - Via S. Pietro 1  - 87044 Cerisano (Cs) - Tel. 0984473005/473289 - Fax 0984474746 - P.IVA 01109380780
 

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.124 secondi
Powered by Simplit CMS