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MESSAGGI DEL SINDACO

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche

    

COMUNE DI CERISANO (COSENZA)

 

UFFICIO ELETTORALE

 

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre p. v.. Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”.

 

Vista la nota della Prefettura Cosenza - Area 2 - Prot. Uscita N. 0061228 del 30/ 09/ 2016

Si avvisa che

è stata deliberata per il 4 dicembre 2016 la votazione per il referendum popolare di cui all’art. 138 della Costituzione e le modalità di voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

Destinatari della normativa

Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l’inserimento d’ufficio in elenco elettori dei residenti all’estero, con l’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un’unica consultazione - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

Termini per l’esercizio dell’opzione

La legge prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis).

Peraltro, come già rappresentato con la circolare di questa Prefettura n. 12769 in data 2 marzo 2016 in occasione del referendum abrogativo dello scorso aprile - in considerazione dell’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato - i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.), ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell’indizione delle consultazioni.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte degli elettori temporaneamente all’estero,

si comunicano i seguenti indirizzi di posta elettronica non certificata

·       cistaro@comune.cerisano.cs.it

·       pizzino@comune.cerisano.cs.it

 

Dichiarazione di opzione: modalità e presupposti temporali

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si allega apposito modello di opzione che potrà essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purchè siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Specifiche modalità tecnico-organizzative per l’esercizio del voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 art. 4-bis)

Come già rappresentato con la circolare prot. n. 10849 del 22/02/2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione della prescrizione di cui all’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificata dalla legge n. 52/15.

Di seguito si riportano testualmente le parti d’interesse della suddetta Intesa:

“1.2 Presentazione dell’opzione per il voto per corrispondenza

1.2.1. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/01 possono presentare l’opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune d’iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

1.2.2. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 possono presentare l’opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all’ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.

1.2.3. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l’opzione tramite l’ufficio consolare competente per territorio.

1.2.4. L’ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente, con mezzi telematici.”

La domanda potrà essere scaricata dall'albo Pretorio on line del Comune di Cerisano Sezione Avviso                                                                         

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News del Comune di Cerisano

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche

    

COMUNE DI CERISANO (COSENZA)

 

UFFICIO ELETTORALE

 

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre p. v.. Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”.

 

Vista la nota della Prefettura Cosenza - Area 2 - Prot. Uscita N. 0061228 del 30/ 09/ 2016

Si avvisa che

è stata deliberata per il 4 dicembre 2016 la votazione per il referendum popolare di cui all’art. 138 della Costituzione e le modalità di voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

Destinatari della normativa

Ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l’inserimento d’ufficio in elenco elettori dei residenti all’estero, con l’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37, lettera a), viene ora riconosciuto a regime per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un’unica consultazione - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

Termini per l’esercizio dell’opzione

La legge prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, con possibilità di revoca entro lo stesso termine (comma 2 del suddetto art. 4-bis).

Peraltro, come già rappresentato con la circolare di questa Prefettura n. 12769 in data 2 marzo 2016 in occasione del referendum abrogativo dello scorso aprile - in considerazione dell’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato - i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.), ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato ed, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell’indizione delle consultazioni.

Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte degli elettori temporaneamente all’estero,

si comunicano i seguenti indirizzi di posta elettronica non certificata

·       cistaro@comune.cerisano.cs.it

·       pizzino@comune.cerisano.cs.it

 

Dichiarazione di opzione: modalità e presupposti temporali

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si allega apposito modello di opzione che potrà essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purchè siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Specifiche modalità tecnico-organizzative per l’esercizio del voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 art. 4-bis)

Come già rappresentato con la circolare prot. n. 10849 del 22/02/2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione della prescrizione di cui all’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01, come modificata dalla legge n. 52/15.

Di seguito si riportano testualmente le parti d’interesse della suddetta Intesa:

“1.2 Presentazione dell’opzione per il voto per corrispondenza

1.2.1. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/01 possono presentare l’opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 4-bis al comune d’iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Le opzioni contengono i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, sesso, Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

1.2.2. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 459/2001 possono presentare l’opzione per il tramite del proprio comando. Il comando trasmette senza indugio le opzioni tempestivamente presentate all’ufficio consolare competente, avvalendosi di mezzi telematici e, possibilmente, del Servizio pubblico di connettività.

1.2.3. Gli elettori di cui all’articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 459/2001 possono presentare l’opzione tramite l’ufficio consolare competente per territorio.

1.2.4. L’ufficio consolare trasmette senza indugio le opzioni al comune competente, con mezzi telematici.”

La domanda potrà essere scaricata dall'albo Pretorio on line del Comune di Cerisano Sezione Avviso                                                                         

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